la formazione professionale
L’attuale percorso formativo per diventare infermieri e per proseguire gli studi – una volta conseguito il titolo che abilita all’esercizio professionale – si sviluppa secondo le disposizioni del decreto del ministero dell’Università del 3 novembre 1999, n. 509 e successivamente modificato dal Dm 22 ottobre 2004, n. 270.
Esso è articolato in più livelli.
Laurea in Infermieristica – Laurea in Infermieristica Pediatrica (L) – Dm 19 febbraio 2009
Ha l’obiettivo di assicurare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali (180 CFU. 1 credito = 30 ore).
E’ il titolo che abilita all’esercizio professionale (sostituisce i precedenti titoli di Infermiere professionale e di diploma universitario in Scienze infermieristiche).
La durata accademicamente definita è di 3 anni.
Laurea magistrale (LM) – Dm 270/04 (ex Laurea specialistica in Scienze infermieristiche (LS) -Dm 8 gennaio 2009)
Ha l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata complessità (120 CFU).
La durata è di 2 anni.
Master di primo livello
Corso di approfondimento scientifico e alta formazione permanente e ricorrente in ambiti specifici (area critica, geriatria, pediatria, salute mentale, sanità pubblica, management infermieristico ecc.), successivo al conseguimento della laurea in Infermieristica (60 CFU).
Master di secondo livello
Corsi di approfondimento scientifico e alta formazione permanente e ricorrente in ambiti specifici, successivo al conseguimento della laurea specialistica (60 CFU).
Dottorato di ricerca (DS)
Fornisce le competenze necessarie per esercitare, presso Università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca e di alta qualificazione.
Chi ha accesso al percorso formativo post laurea di base
Hanno accesso alla formazione post base tutti gli infermieri in possesso del diploma di laurea in Infermieristica, rilasciato ai sensi della normativa vigente.
Ma possono accedervi anche tutti gli altri infermieri e infermieri pediatrici (ovviamente in possesso del titolo di scuola secondaria superiore) grazie all’art. 4 della legge n. 42 del 1999 e all’art.1 comma 10 della legge n. 1 del 2002 che ha reso validi i precedenti diplomi al fine dell’esercizio professionale e del proseguimento degli studi.
I precedenti diplomi erano comunque conseguiti in ottemperanza a precise direttive europee (Accordo di Strasburgo del 1967: 4600 ore di formazione) e davano e danno titolo all’esercizio professionale infermieristico in tutta l’Unione Europea.