Cos’è l’Ordine

Dal Collegio IPASVI all’Ordine delle Professioni Infermieristiche. Gli organi istituzionali e l’assemblea degli iscritti

MANIFESTO DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELL’INFERMIERE 2021

L’Ordine

Gli Ordini provinciali, o interprovinciali come il nostro, sono enti di diritto pubblico non economici, istituiti e regolamentati da apposite leggi (Dlcps 233/46 e Dpr 221/50) e dalla legge 3/2018 come Ordini.

La norma affida agli Ordini una finalità esterna e una finalità interna. La prima è la tutela del cittadino/utente che ha il diritto, sancito dalla Costituzione, di ricevere prestazioni sanitarie da personale qualificato, in possesso di uno specifico titolo abilitante, senza pendenze rilevanti con la giustizia ecc. La seconda finalità è rivolta agli infermieri iscritti all’Albo, che l’Ordine è tenuto a tutelare nella loro professionalità, esercitando il potere di disciplina, contrastando l’abusivismo, vigilando sul rispetto del Codice deontologico, esercitando il potere tariffario, favorendo la crescita culturale degli iscritti, garantendo l’informazione, offrendo servizi di supporto per un corretto esercizio professionale.

In Italia gli Ordini delle Professioni Infermieristiche (OPI) sono 102: i primi si sono costituiti nel 1954 (legge 29 ottobre 1954, n. 1049), i più “giovani” sono quelli di Fermo, Carbonia-Iglesias istituiti nel 2011; fino ad arrivare al nostro frutto dell’unificazione dell’allora Collegio della Provincia di Firenze con quello della Provincia di Pistoia avvenuto nell’agosto del 2017.

Tutta l’attività è sovvenzionata dalle quote degli iscritti, che ogni Ordine provinciale stabilisce in rapporto alle spese di gestione della sede, al programma di iniziative (corsi, informazione, rivista, consulenza legale, ecc.) e alla quota da versare alla Federazione per finanziare le iniziative centrali.

L’organo di governo dell’Ordine è il Consiglio direttivo, che si rinnova ogni quattro anni attraverso una consultazione elettorale di tutti gli iscritti, indetta nel terzo trimestre dell’anno in cui il Consiglio scade. I componenti del Consiglio variano da 5 per gli Ordini con meno di 1000 iscritti, a 15 per quelli che superano i 1500. In Italia sono oltre 1500 gli infermieri eletti negli organismi di rappresentanza della professione.

Ogni Ordine distribuisce al proprio interno le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere.
Il Presidente ha la rappresentanza dell’Ordine provinciale ed è membro di diritto del Consiglio nazionale.

Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza dell’Ordine Interprovinciale di cui convoca e presiede il Consiglio direttivo e le assemblee degli iscritti; il vice presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente. Il Presidente è membro di diritto del Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Direttivo

L’organo di governo dell’Ordine è il Consiglio Direttivo, che si rinnova ogni quattro anni attraverso una consultazione elettorale di tutti gli iscritti. I componenti del Consiglio variano da 5 per gli Ordini provinciali con meno di 1000 iscritti, a 15 per quelli che superano i 1500. In Italia sono oltre 1500 gli infermieri eletti negli organismi di rappresentanza della professione.
Il Consiglio Direttivo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche Interprovinciale di Firenze e Pistoia è composto da 15 componenti. Le cariche di Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e Segretario vengono decise all’interno del Consiglio Direttivo.

Il Collegio Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti  è composto da un Presidente iscritto nel registro dei revisori legali e da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi e hanno il compito di vigilare sulla corretta gestione finanziaria dei bilanci dell’Ordine.

Le commissioni di albo

Alle Commissioni d’Albo spettano le seguenti attribuzioni:

  • Proporre al Consiglio Direttivo l’iscrizione all’ordine del professionista;
  • Adottare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti all’albo e a tutte le altre disposizioni di ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;
  • Esercitare le funzioni gestionali comprese nell’ambito delle competenze proprie;
  • Dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la professione.

Le assemblee degli iscritti

Le assemblee degli iscritti dell’Ordine degli Infermieri Firenze Pistoia si riuniscono in maniera ordinaria ed elettiva

L’Assemblea degli iscritti si riunisce in sede ordinaria all’inizio ogni anno. Per la validità dell’assemblea occorre l’intervento di almeno un quarto degli iscritti. Si computano come intervenuti gli iscritti i quali abbiano delegato uno degli iscritti presenti.
La delega viene messa in calce all’avviso di convocazione. Nessun iscritto può essere investito di più di due deleghe.
Quando non si raggiunge il numero legale per la validità dell’assemblea, viene tenuta, almeno un giorno dopo la prima, una seduta di seconda convocazione, che è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, purché non inferiore a quello dei componenti il Consiglio.
Nella seduta dell’Assemblea ordinaria viene illustrato e messo all’approvazione il Bilancio Preventivo e Consuntivo delle attività del Collegio stesso.
Inoltre il Presidente per conto dei componenti il Consiglio Direttivo illustra le attività che il consiglio stesso intende realizzare nell’arco dell’anno.
Le attività verranno messe all’approvazione dei presenti.
L’assemblee in seduta straordinaria hanno luogo ogni volta che il Presidente o il Consiglio lo reputino necessario, oppure su richiesta sottoscritta da almeno un sesto degli iscritti nell’albo.

 Assemblea Ordinaria

 Assemblea Elettiva

Ogni quadriennio, entro il terzo quadrimestre dell’anno in cui il Consiglio scade, a cura del Presidente dell’Ordine è convocata l’assemblea degli iscritti per l’elezione del nuovo Consiglio.
Viene inviato ad ogni iscritto all’albo l’avviso di convocazione tramite posta elettronica certificata o tramite posta prioritaria, almeno 20 giorni prima della data fissata per le votazioni. Nella convocazione sarà segnato l’elenco dei componenti il Consiglio uscente, i giorni delle votazioni nonché per ciascun giorno l’ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica dell’Ordine.
I due sanitari più anziani di età e quello più giovane, presenti all’inizio dell’assemblea elettiva e non appartenenti al Consiglio esercitano rispettivamente le funzioni di scrutatori e di Segretario.
Sono eleggibili tutti gli iscritti nell’albo, compresi i consiglieri uscenti.
Trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto, il Presidente dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio assistito dagli scrutatori e dal Segretario.
Ultimato lo scrutinio dei voti il risultato è immediatamente proclamato dal Presidente, il quale fa bruciare le schede valide, mentre le nulle e le contestate sono conservate, dopo essere state vidimate dal presidente e dagli scrutatori, in piego suggellato nel quale l’uno e gli altri appongono la firma.
Il Presidente notifica immediatamente i risultati delle elezioni agli eletti. Nel termine di otto giorni dall’avvenuta elezione, il nuovo Consiglio si riunisce su convocazione del consigliere più anziano di età. Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni ogni iscritto nell’albo può proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali alla commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, che decide nel termine di sei mesi.

I compiti del Ministero della Salute

Il Ministero della salute esercita la vigilanza sugli Ordini provinciali e regionali e sulle relative Federazioni nazionali delle professioni sanitarie.

Gli Ordini territoriali sono riuniti in Federazioni nazionali con sede in Roma.
Alle Federazioni nazionali sono attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento e di supporto amministrativo agli Ordini nell’espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali.

La vigilanza sugli Ordini

Funzioni e competenze

Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato, al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale.

Sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla vigilanza del ministero della Salute.

Sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica.

Promuovono e assicurano l’indipendenza, l’autonomia e la responsabilità delle professioni e dell’esercizio professionale, la qualità  tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e  dei principi etici dell’esercizioprofessionale indicati nei rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva; non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale.

Verificano il possesso dei titoli abilitanti all’esercizio professionale e curano la tenuta, anche informatizzata, e  la pubblicità, anche telematica, degli albi dei professionisti, tenuti dagli Ordini stessi.

Vigilano sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazione dell’illecito,tenendo conto degli obblighi a carico degli iscritti, derivanti dalla normativa nazionale e regionale vigente e dalle disposizioni contenute  nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro.

Avverso i provvedimenti di tali Enti in materia disciplinare, di tenuta degli albi professionali e di elezioni dei relativi organi direttivi, si può presentare ricorso alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS).