Pubblicità sanitaria

La materia della pubblicità sanitaria (regolamentata dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 175, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dall’art. 201 T.U. LL.SS., e dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507) è stata mutata dal Decreto Legge del 4 luglio 2006, n. 223 “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”(c.d. decreto Bersani), convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248.

A seguito delle citate modifiche, la Federazione Nazionale ha provveduto ad elaborare le Linee Guida per gli Ordini provinciali, approvate dal Comitato Centrale nella seduta del 14 giugno 2008.

Le Linee Guida sull’informazione sanitaria sono riferite a tutte le forme di pubblicità sanitaria, effettuate con qualsiasi mezzo di diffusione, compresa la carta intestata, utilizzate dagli Infermieri liberi professionisti nell’esercizio della professione, svolta in forma individuale, associata, o all’interno di Cooperative Sociali.

Sulla base della citata normativa, ed in applicazione dell’art. 8 delle Linee Guida:
– è affidato all’Ordine il compito di vigilare sul rispetto delle regole di correttezza professionale affinché la pubblicità avvenga secondo criteri di trasparenza e veridicità delle qualifiche professionali e di non equivocità, a tutela e nell’interesse dell’utenza;
– l’Infermiere iscritto all’Ordine è tenuto al rispetto dei contenuti e disposti della linea guida stessa;
– la pubblicità deve in ogni caso rispettare i principi di verità e correttezza, chiarezza ed inequivocabilità e deve essere conforme ai principi espressi dal codice deontologico. Non può pertanto essere ingannevole e comparativa, o ledere alla dignità e l’onore della professione.


“Pubblicità sanitaria, quali pratiche adottare”



Al fine di agevolare l’iscritto nella individuazione e produzione di modalità e materiali conformi, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Firenze Pistoia ha istituito apposita procedura per consentire all’associato di richiedere una valutazione preventiva della rispondenza della propria comunicazione pubblicitaria alle norme del codice deontologico, utilizzando le succitate Linee Guida ed i relativi fac-simile:
1. l’associato che intende richiedere parere preventivo alla pubblicità deve compilare e inviare all’Ordine via e-mail PEC (da propria e-mail PEC ad e-mail PEC dell’Ordine firenze.pistoia@cert.ordine-opi.it, la relativa richiesta utilizzando il format allegato, unitamente alle bozze/demo dei moduli o siti, o messaggi, per i quali si richiede il parere (dove previsto, lasciare idoneo spazio per il logo)
2. alla ricezione della richiesta la Segreteria provvederà a trasmettere a mezzo e-mail PEC (da PEC dell’Ordine o a PEC dell’associato) il Logo O.P.I., solo se richiesto, onde consentire all’iscritto l’avanzamento nella produzione del proprio “materiale” pubblicitario.
3. entro 30 giorni dalla richiesta l’Ordine provvederà a far pervenire all’iscritto il proprio parere motivato, impiegando il mezzo con il quale è stata ricevuta la domanda.