SEGNALAZIONI ALL’OPI FIRENZE PISTOIA

Sezione domande e risposte

Si, si trova in fondo a questa pagina, si tratta di un pdf da compilare in stampatello leggibile in tutte le sue parti.

Tutti. La segnalazione può essere inviata da chiunque.
La segnalazione può pervenire dagli iscritti all’Ordine degli infermieri di Firenze e Pistoia o a quello di altre province, da parte di altri professionisti o dai soggetti che siano venuti a conoscenza o abbiano sperimentato direttamente una situazione di dubbia correttezza e/o legittimità.
La vigilanza sul rispetto delle norme è un impegno civico doveroso e l’OPI necessita della collaborazione di tutti i soggetti che possono sostenerlo in questo ruolo istituzionale fondamentale.

La segnalazione può essere inviata:
• A mezzo pec all’indirizzo: firenze.pistoia@cert.ordine-opi.it
• A mezzo mail all’indirizzo: protocollo@opifipt.it
• Via posta o personalmente presso la sede di Firenze, via P. da Palestrina 11 cap 50144 o presso la sede di Pistoia in via R. Fucini 3 cap 51100.

No, l’OPI non prende in considerazione le segnalazioni telefoniche o fatte oralmente. Sarà sempre necessario inviare segnalazione scritta.

Ogniqualvolta il segnalante abbia conoscenza diretta di fatti o comportamenti non conformi alla legge, al codice deontologico dell’infermiere, alle buone pratiche sanitarie, tenuti da un infermiere o, comunque, verificatisi in ambito sanitario (strutture pubbliche e private, cliniche, residenze sanitarie, case famiglia etc).
È importante ricordare che potranno essere prese in considerazione soltanto le segnalazioni che riguardino fatti percepiti direttamente dal segnalante. Non potranno, quindi, essere esaminate segnalazioni fatte sulla base delle “voci correnti”.
Non è possibile fornire un elenco preciso di fatti, comportamenti o irregolarità che possano costituire l’oggetto della segnalazione, ma, di seguito si riportano alcuni esempi delle segnalazioni statisticamente più frequenti.
L’OPI considera rilevanti le segnalazioni che riguardino comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno della salute pubblica (quindi quelle che coinvolgano i pazienti, sia direttamente che indirettamente a causa delle gestioni ritenute carenti o non conformi alla normativa); anche in queste ipotesi l’OPI, per quanto possibile, potrà decidere di intervenire, qualora ritenga che l’intervento possa essere efficace per la risoluzione delle problematiche segnalate.
Sono altresì considerate rilevanti le segnalazioni che riguardino l’esercizio abusivo della professione di infermiere e infermiere pediatrico da parte di soggetti non qualificati (non in possesso del titolo) o che non risultino iscritti all’OPI.

Fuori dai casi per i quali legge impone un vero e proprio obbligo di denuncia in capo al cittadino, ogniqualvolta il cittadino si trovi di fronte ad una notizia di reato perseguibile d’ufficio (cioè un reato dove non è necessaria la querela della persona offesa) può recarsi presso qualunque sede di Polizia Giudiziaria (Questura, Caserma dei Carabinieri, NAS, Polizia Municipale, Guardia di Finanza etc.) a denunciare il fatto.
Il segnalante potrà anche decidere di inoltrare la segnalazione contenente la notizia di reato all’OPI ma questo non lo esimerà dal suo obbligo (giuridico o civico) di denuncia.
Pertanto, ai fini della garanzia della correttezza delle procedure ma soprattutto della tempestività dell’azione di prevenzione e repressione dei reati, nei casi anche di solo dubbio circa la commissione di un reato, il segnalante DOVRA’ SEMPRE INFORMARE PER PRIMA LA POLIZIA GIUDIZIARIA (Questura, Caserma dei Carabinieri, NAS, Polizia Municipale, Guardia di Finanza etc.) e solo successivamente ed EVENTUALMENTE l’OPI, solo al fine di metterlo a conoscenza.

L’OPI non può intervenire quando le segnalazioni riguardano esclusivamente situazioni personali del segnalante o strettamente sindacali (ad esempio: concessione di ferie o permessi, conteggi sulla busta paga) non connesse all’esercizio della professione di infermiere o, comunque, non inerenti l’ambito sanitario. Per alcune segnalazioni, l’OPI di Firenze e Pistoia non può procedere perché relative ad altre aree territoriali. In queste circostanze l’OPI si attiva per l’inoltro della segnalazione all’Ordine competente e/o alla Federazione.

La segnalazione deve essere dettagliata e circostanziata. Ciò significa che è necessario indicare, se possibile:
• nomi, cognomi e qualifiche delle persone coinvolte o in grado di riferire sui fatti (ad esempio: mario rossi, direttore infermieristico, giulia bianchi infermiere, luca rossi, operatore, anna bianchi, amministrativa);
• date (anche approssimative se non è possibile indicare un preciso giorno) dei fatti o comportamenti o situazioni segnalati;
• luoghi di verificazione dei fatti o comportamenti (ad esempio: presso il reparto x della struttura Y, di Firenze, via ….);
• svolgimento dei fatti e/o comportamenti;
• tutte le informazioni che possono essere utili a ricostruire il caso;
• allegati (materiale documentale di cui si è in possesso, a supporto delle dichiarazioni)

No, non è obbligatorio. Tuttavia, le segnalazioni anonime possono difficilmente essere prese in considerazione anche perché non offrono la possibilità di un confronto diretto con il segnalante per gli eventuali chiarimenti, oltre ad escludere a priori un incontro per essere ascoltati dal Presidente personalmente. In generale, alle segnalazioni viene assegnato un basso ordine di priorità (salvi gli obblighi di denuncia previsti per legge in caso di notizia di reato).

No. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, l’OPI tutela il segnalante garantendone l’anonimato. Pertanto, l’OPI adotterà tutte le misure necessarie affinché il destinatario della segnalazione, anche se convocato personalmente, non venga mai a conoscenza delle generalità di chi lo ha segnalato, salva l’indicazione negli atti amministrativi soggetti a diritto di accesso. Tuttavia, preme sottolineare che l’anonimato del segnalante non può più essere garantito nel caso in cui questo denunci all’OPI fatti che potrebbero costituire notizia di reato.

Si, i recapiti mail e/o pec devono essere indicati al fine di poter ricevere una risposta alla propria segnalazione. Si ricorda, infatti, che non è possibile fornire né risposte telefoniche, né risposte orali al front office dell’OPI, pertanto, se si è interessati a ricevere una risposta, è necessario fornire un indirizzo mail o una pec. In aggiunta, può essere utile indicare anche un numero di telefono. I recapiti mail e pec si rendono necessari anche nel caso in cui l’OPI ritenga di dover contattare il segnalante per ottenere informazioni ulteriori, precisazioni, approfondimenti o per concordare un incontro con il Presidente o altre figure interne o esterne all’OPI.

La segnalazione correttamente inviata secondo le modalità sopra indicate viene presa in carico dall’Ufficio legale che procederà, sotto la guida del Presidente dell’Ordine, ad un primo screening dei contenuti, catalogando la tipologia di segnalazione che potrà essere mossa nei confronti di un soggetto o di una struttura/società.
Qualora il Presidente ritenga di non poter accogliere le istanze formulate nella segnalazione, provvederà all’archiviazione della stessa, avendo cura di informare l’interessato. Se ritenuto utile, il Presidente potrà convocare il soggetto segnalante per un incontro nel quale approfondire l’oggetto della segnalazione, ed eventualmente suggerire eventuali modalità di risoluzione. Solitamente, di tali incontri viene redatto verbale sottoscritto dal segnalante, dal Presidente e dagli eventuali altri soggetti presenti. Qualora il Presidente ravvisi la necessità e l’utilità, potrà decidere di coinvolgere, nei casi più complessi, altre figure quali il Consiglio direttivo, i Consiglieri singolarmente, i componenti (interni o esterni) delle Commissioni costituite per materia (Osservatorio Giuridico) nonché i Consulenti, anche legali, specializzati nei settori dei quali l’OPI si avvale in convenzione.
Si precisa che tutta questa attività, ivi incluso il coinvolgimento di soggetti esterni all’OPI (come i Consulenti) è assolutamente gratuita per il segnalante, essendo l’eventuale costo a totale carico dell’OPI. Resta inteso che la gratuità delle prestazioni dei consulenti (ad esclusione dell’Avvocato per il quale è stata sottoscritta apposita e diversa convenzione) viene garantita solo in caso di consulenza richiesta dall’OPI (quale tramite) e non dall’iscritto direttamente nei confronti del Consulente.

Qualora l’OPI ravvisi la necessità o qualora sia il segnalante a richiederlo, è possibile, PER I SOLI ISCRITTI OPI Firenze Pistoia, accedere alla Convenzione con un Avvocato del Foro di Firenze, con il quale l’OPI ha sottoscritto una convenzione a beneficio dei propri iscritti. La convenzione, comunque presente e consultabile in Amministrazione trasparente, oltre a prevedere onorari e compensi agevolati per l’assistenza legale, prevede una prima consulenza gratuita (da intendersi quale uno/due incontri o altrettante telefonate).
Al fine di accedere alla Convenzione, è necessario compilare il modulo segnalazioni in tutte le sue parti, descrivendo dettagliatamente la questione ed allegando i documenti ritenuti necessari, oltre ad autorizzare espressamente per scritto l’OPI, inserendo, all’interno del modulo o della mail inviata, la seguente dicitura: “Autorizzo espressamente l’Ordine delle Professioni infermieristiche Interprovinciale Firenze Pistoia all’invio di tutti i miei dati, comunicazioni, segnalazioni, documenti ed allegati, al fine di poter accedere ai servizi legali in convenzione con l’Ordine”.
Solo una volta ricevuto tutto quanto sopra e previa valutazione, l’ufficio giuridico disciplinare dell’Ordine provvederà a mettere in contatto l’Avvocato e l’iscritto. Resta inteso che la gratuità della prima consulenza e comunque i compensi ed onorari agevolati, per l’assistenza da parte del legale in convenzione, vengono garantiti e applicati solo attraverso la predetta procedura: e cioè per mezzo dell’OPI. Le condizioni in convenzione, infatti, non possono essere in alcun modo garantite nel caso in cui l’iscritto si rivolga direttamente all’Avvocato.

  1. Se, all’esito di tutti i passaggi sopra detti (salve le situazioni di urgenza) dovesse essere confermato il sospetto o il dubbio circa la commissione di un reato, la segnalazione potrà essere inoltrata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio o, comunque, alla Polizia Giudiziaria per la relativa denuncia. Si segnala che l’OPI collabora anche con i NAS di Firenze (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità del Comando dei Carabinieri) ai quali si rivolge nei suddetti casi.
  2. In altri casi la segnalazione pervenuta può dar luogo all’apertura di un procedimento disciplinare nei confronti di un iscritto a questo OPI di Firenze e Pistoia (per le relative regole si invia al relativo Regolamento).
  3. In altri casi ancora, l’OPI può decidere di convocare la persona destinataria della segnalazione (iscritta o meno) o, nel caso in cui la segnalazione riguardi una struttura, i rappresentanti della stessa per un incontro al fine di portare alla luce le problematiche e proporre soluzioni. Allo stesso modo, a soggetti e/o strutture, potranno essere intimati o richiesti comportamenti (o cessazione di comportamenti) per scritto, o, ancora, potranno essere inviate comunicazioni comunque rientranti nel potere/dovere di vigilanza attribuito all’OPI per legge, ai fini dello svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Sezione informativa privacy

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La presente informativa è redatta ai sensi del D.lgs. 196/2003 modificato e integrato dal D.lgs. 101/2018 in ricezione del Reg. UE 2016/679 e descrive il trattamento dei suoi dati personali nei casi di segnalazioni ed esposti.
Il Titolare del Trattamento dei dati da Lei inseriti nel presente modulo di segnalazione è l’Ordine delle Professioni Infermieristiche Interprovinciale di Firenze e Pistoia, con sede in Via P. da Palestrina, 11 – 50144 Firenze; Tel. 055-359866, Email: protocollo@opifipt.it Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali è contattabile all’indirizzo di posta elettronica dpo@qmsrl.it.

I dati personali trattati sono quelli da Lei inseriti nel modello dedicato, quindi inerenti all’identificazione della Sua persona (dati di contatto compresi), i dati inerenti alla/e persona/e coinvolta/e nell’evento segnalato e i possibili dati integranti la descrizione della dinamica dell’evento stesso. I dati personali sono comunque trattati solo ed esclusivamente per l’attività di segnalazione ed esposti introdotta direttamente dal Titolare secondo la base di “interesse pubblico rilevante” nonché legittimo interesse.

I dati sono trattati in modalità cartacea ed elettronica mediante l’utilizzo di adeguati strumenti che assicurino un’adeguata protezione delle informazioni da Lei in questo frangente riportate.

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