Società tra professionisti

Il Decreto del Ministero della Giustizia n. 34 dell’8 febbraio 2013 (“Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011 n.183”) prevede l’iscrizione all’Albo degli Infermieri o Albo Infermieri Pediatrici – in una sezione distinta – delle “Società Tra Professionisti” o “Società Professionali”.

Dette società – costituite “secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile e alle condizioni previste dall’articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183” – devono avere come oggetto “l’esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l’iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico”.

Iscrizione

Per l’iscrizione delle società tra professionisti nel Registro Imprese occorre seguire il seguente iter:
– Iscrizione nel Registro delle imprese della Società fra Professionisti (Stp) come società inattiva.
– Contestuale iscrizione nell’apposita sezione speciale del Registro imprese.
– Successiva iscrizione della STP nell’apposita “sezione speciale dell’Albo” tenuto dall’Ordine/Collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti.
– Denuncia di inizio attività comprovando l’avvenuta iscrizione nell’Albo di cui al punto precedente (entro 60 giorni).

Subito dopo, per l’iscrizione alla Sezione Speciale dell’Albo dell’OPI Interprovinciale Firenze Pistoia la società di professionisti dovrà presentare una domanda al Consiglio dell’Ordine competente per territorio (in base al Comune in cui è stata stabilita la sede legale).
Oltre al versamento delle Tasse e Concessioni Governative pari ad €168,00, questo Ordine, ha stabilito che l’importo della quota annua di iscrizione è pari ad € 150,00.
Ricevuta la domanda, il Consiglio dell’Ordine dovrà verificare l’osservanza, da parte della società, delle disposizioni normative contenute nella legge n. 183/2011 e nel DM 34/2013; tale verifica riguarderà sostanzialmente i contenuti dell’atto costitutivo e le eventuali incompatibilità tra i soci.
Se la società rispetta tutti i requisiti di legge, il Consiglio approverà l’iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo. Sarà poi compito della società far annotare l’avvenuta iscrizione all’Albo nella sezione speciale del Registro delle Imprese.

Speciale albo

La Sezione Speciale dell’Albo degli Infermieri e Albo degli Infermieri Pediatrici registra per ciascuna società professionale le seguenti informazioni:

  • la ragione o denominazione sociale;
  • l’oggetto professionale (unico o prevalente);
  • la sede legale;
  • il nominativo del legale rappresentante;
  • i nomi dei soci iscritti, nonché degli eventuali soci iscritti presso Albi o elenchi di altre professioni.

ATTENZIONE

Chi può aprire una STP? Le Professioni protette.

Possono aprire una STP i soli professionisti appartenenti alle professioni protette, ossia, quelle che per essere esercitate hanno l’obbligo di iscrizione a collegi, ordini e albi specifici.
La costituzione di una STP è, pertanto, riservata alle professioni protette.
La STP può essere costituita secondo uno dei seguenti tipi societari:

  • Società semplice;
  • Società in nome collettivo;
  • Società in accomandita semplice;
  • Società per azioni;
  • Società in accomandita per azioni;
  • Società a responsabilità limitata;
  • Società cooperativa.

NORMATIVA