CONSERVARE ISCRIZIONE

Si informano gli iscritti interessati che, ai sensi del nuovo art. 5 comma 5 DLCPS 13 settembre 1946, n. 233 così come modificato dall’art. 4 Legge n. 3/2018, in vigore dal 15/02/2018, è possibile, per gli Infermieri iscritti all’Albo che decidano di trasferirsi in un Paese estero, chiedere di conservare la propria iscrizione presso l’Ordine professionale italiano di appartenenza, in deroga alle disposizioni che stabiliscono le regole per l’iscrizione all’Albo territorialmente competente.

Normalmente, infatti, un Infermiere può iscriversi all’Ordine (nel nostro caso, Interprovinciale di Firenze e Pistoia) qualora, alternativamente:

1) abbia la residenza nelle province di Firenze o Pistoia;

2) abbia il domicilio nelle province di Firenze o Pistoia;

3) eserciti la professione nelle province di Firenze o Pistoia.

E’ importante ricordare che, ai sensi del nuovo art. 6 comma 1, il Consiglio direttivo (dell’Ordine delle Professioni infermieristiche interprovinciale Firenze Pistoia), procede alla cancellazione d’ufficio dall’Albo, tra gli altri, anche nel caso di trasferimento all’estero, “salvo quanto previsto dall’articolo 5, comma 5”.

Pertanto, l’Infermiere iscritto in un Ordine italiano che desideri trasferirsi in un Paese estero, se non vuole essere cancellato dall’Ordine Italiano, deve, necessariamente, presentare richiesta presso la segreteria dell’Ordine, di volontà di mantenere la propria iscrizione all’Ordine, nonostante il trasferimento all’estero(e, di conseguenza, la perdita di tutti quei requisiti elencati ai punti 1), 2), 3) di cui sopra).

La richiesta di conservazione dell’iscrizione si effettua mediante la compilazione e sottoscrizione di un apposito modulo, che può essere scaricato dal sito internet dell’OPI Interprovinciale Firenze Pistoia OPI FI PT nella sezione “modulistica” o reperito presso gli uffici dell’OPI Fi Pt, oppure scaricandolo direttamente da qui:

Richiesta mantenimento iscrizione trasferimento estero (407 KB)  ].

Il modulo, compilato in tutte le sue parti, firmato in originale e completo degli allegati richiesti nel modulo stesso, deve essere consegnato presso la segreteria dell’Ordine (apposizione della firma dinanzi all’Impiegata/o) oppure spedito a mezzo posta (cartacea) con allegato il documento di identità.

La richiesta sarà presa in carico dall’Ufficio e sottoposta al Consiglio Direttivo che, verificata la sussistenza di tutti i requisiti richiesti per legge, provvederà con delibera.


Normativa di riferimento – art. 4 L. 3/2018

Art. 5 (Albi professionali). – 1. Ciascun Ordine ha uno o più albi permanenti, in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva professione, ed elenchi per categorie di professionisti laddove previsti da specifiche norme. 2. Per l’esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l’iscrizione al rispettivo albo. 3. Per l’iscrizione all’albo è necessario: a) avere il pieno godimento dei diritti civili; b) essere in possesso del prescritto titolo ed essere abilitati all’esercizio professionale in Italia; c) avere la residenza o il domicilio o esercitare la professione nella circoscrizione dell’Ordine. 4. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, possono essere iscritti all’albo gli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 3, che siano in regola con le norme in materia di ingresso e soggiorno in Italia. 5. Gli iscritti che si stabiliscono in un Paese estero possono a domanda conservare l’iscrizione all’Ordine professionale italiano di appartenenza.

Art. 6 (Cancellazione dall’albo professionale). – 1. La cancellazione dall’albo è pronunziata dal Consiglio direttivo, d’ufficio o su richiesta del Ministro della salute o del procuratore della Repubblica, nei casi: a) di perdita del godimento dei diritti civili; b) di accertata carenza dei requisiti professionali di cui all’articolo 5, comma 3, lettera b); c) di rinunzia all’iscrizione; d) di morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto; e) di trasferimento all’estero, salvo quanto previsto dall’articolo 5, comma 5. 2. La cancellazione, tranne nei casi di cui al comma 1, lettera c), non può essere pronunziata se non dopo aver sentito l’interessato, ovvero dopo mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per tre mesi consecutivi. La cancellazione ha efficacia in tutto il territorio nazionale.